Art. 4.
(Corsi di formazione per agente di sicurezza).

      1. I corsi di formazione per agente di sicurezza sono organizzati dai Consigli degli ordini provinciali di cui all'articolo 3, comma 7, sotto il controllo della Commissione tecnica esaminatrice di cui all'articolo 5.
      2. I corsi di formazione devono avere durata minima di tre mesi e massima di sei mesi.
      3. Al termine dei corsi di formazione, gli aspiranti agenti di sicurezza sono sottoposti a un esame finale teorico-pratico per l'iscrizione all'Albo, vertente sulle seguenti materie:

          a) elementi di diritto penale e di procedura penale;

          b) princìpi sull'attività di pubblica sicurezza;

          c) nozioni di primo soccorso;

          d) tecnica di difesa personale;

          e) guida sicura e veloce di autoveicoli e di motoveicoli;

          f) tiro dinamico;

          g) relazioni con il pubblico;

          h) elementi di tecnica delle telecomunicazioni.